Sicurezza e Privacy

D.Lgs 81/08 – GDR 679/2016

D.Lgs. 81/08

La normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ha subito una evoluzione nel tempo fino ad arrivare all’approvazione del testo unico sulla sicurezza, ossia, il D.Lgs.81/2008.

In ottemperanza al D.Lgs.81/2008 la SafeTech stp|snc garantisce la stesura di :

DVR : Documento Valutazione Rischi

Il DVR è un documento obbligatorio per le imprese che abbiano almeno un dipendente, si tratta di un prospetto redatto dal Datore di lavoro che si avvale del supporto tecnico di personale specializzato.
Il documento indica tutti i rischi presenti in azienda per permettere di adottare ogni misura preventiva a tutela dei lavoratori.

DUVRI : Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti.

E’ il documento che analizza la gestione della sicurezza durante le attività gestite da aziende esterne.
È  redatto dal Datore di lavoro committente, con il  supporto del RSPP e del SPP, in cartaceo o digitale.
Il DUVRI deve essere redatto in caso di attività svolte da aziende esterne all’interno di un’azienda o di una singola attività produttiva.

PSC : Piano di Sicurezza e Coordinamento

Piano di sicurezza che definisce l’organizzazione operativa della sicurezza sul luogo di lavoro.
E’ obbligatorio quando più imprese operano nello stesso luogo di lavoro, a tal proposito la SafeTech stp|snc è in grado di offrire la progettazione, stesura e compilazione dei documenti necessari ad ottenere nuove autorizzazioni di strutture sanitarie.

Approfondimenti normativi

Le disposizioni previste nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., prevedono i seguenti obblighi per il datore di lavoro:

  1. a) valutare tutti i rischi ed elaborare il documento di valutazione (DVR);
  2. b) designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP); il datore di lavoro può assolvere anche direttamente alle funzioni di RSPP, purché comunque formato in ottemperanza con i requisiti di legge;
  3. c) nominare il medico competente (MC) per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, quando previsto, e disporre affinché i lavoratori si sottopongano ad essa;
  4. d) designare i lavoratori addetti alla prevenzione incendi ed al primo soccorso;
  5. e) fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI, su parere del RSPP e del MC;
  6. f) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori;
  7. g) consentire ai lavoratori di eleggere il loro rappresentante per la sicurezza (RLS);
  8. h) nell’affidamento di attività a fornitori, elaborare il Documento di Valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);
  9. i) comunicare all’INAIL le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, riportandoli in un apposito registro;
  10. j) effettuare la valutazione dei rischi di incendio, emettere il relativo documento di valutazione ed adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro;
  11. k) convocare la riunione periodica nelle aziende con più di 15 lavoratori;
  12. l) aggiornare periodicamente la valutazione dei rischi;
  13. m) comunicare all’INAIL i nominativi dei RLS.

Per le aziende con meno di 10 dipendenti, il D.Lgs. 81/2008, fatti salvi tutti gli altri obblighi che devono essere soddisfatti, prevede le seguenti semplificazioni del datore di lavoro:

  1. a) rimane l’obbligo di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza, ma è possibile produrre un documento di autocertificazione che, comunque, presuppone una precedente valutazione dei rischi, formalizzata in un documento opponibile a terzi;
  2. j) è comunque necessario effettuare la valutazione dei rischi di incendio ed adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro ma non è obbligatorio emettere il relativo documento di valutazione.
  3. k) non vi è l’obbligo di convocare la riunione periodica della sicurezza;

Privacy

La SafeTech stp|snc offre alle aziende la necessaria consulenza per la risoluzione di problematiche relative agli obblighi di legge previsti dall’ormai noto Regolamento europeo – GDR 679/2016.
Guardiamo con attenzione alle nuove tecnologie e ad alcune peculiarità come l’agenda digitale, il Codice dell’amministrazione Digitale e naturalmente la sanita con il suo fascicolo sanitario e tutti i suoi passaggi per gli accreditamenti.